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La Turchia suscita un crescente interesse come destinazione per chi intende espatriare. A giudicare dai post nei vari gruppi Facebook e dai messaggi che riceviamo anche noi de Il Nuovo Levantino, molti Italiani vedono nella penisola anatolica la possibilità di trovare quelle possibilità di lavoro che l’Italia sembra non dare.

Certo la Turchia è un paese ancora promettente sotto diversi punti di vista: popolazione giovane (età media 30 anni), economica in crescita (+4%) sebbene con un po’ di rallentamento, reddito pro capite in aumento (anche se ancora sotto la media UE).

La decisione di tentare la “fortuna” in questo meraviglioso paese, tuttavia, ha bisogno di una attenta valutazione sulle prospettive che può offrire il paese, a chi le può offrire, a quali condizioni e quali intoppi si possono presentare.

Per avere questo quadro è necessario chiarire sin da subito alcuni aspetti di mercato per poi entrare più nel dettaglio di come come muoversi.

La Turchia non è Europa e qui non potete godere del Trattato di Schengen.

Sebbene i negoziati, a singhiozzo, vadano avanti, la Turchia non è ancora in area Schengen e quindi, a differenza di altri paesi aderenti al trattato, non permette una mobilità del lavoro dall’Europa. Questo significa che potete entrare agevolmente, con un visto turistico di 90 giorni ma, per poter lavorare, occorre ottenere un Permesso di Lavoro.

Vedremo più avanti come.

La Turchia adotta politiche protezionistiche sul lavoro

Secondo gli ultimi dati disponibili (Febbraio 2015) il numero di disoccupati in Turchia si attesta a 3,2 milioni di persone su una forza lavoro di oltre 28 milioni, pari all’11,2% della popolazione lavorativa. Pertanto, al fine di agevolare il numero di occupati, il Governo Turco attua politiche atte a disincentivare l’assunzione di stranieri:

  1. l‘azienda è obbligata a mantenere il rapporto di cinque Turchi per ogni straniero assunto. Pertanto, una azienda con venticinque dipendenti, potrà assumere al massimo 5 stranieri. La violazione di tale adempimento, comporterà all’azienda e anche al dipendente una sanzione amministrativa e in taluni casi la revoca o negazione del permesso di lavoro al dipendente straniero.
  2. dimostrare che lo straniero assunto ha competenze esclusive che non possono essere reperite nel mercato turco. Il datore di lavoro è tenuto a giustificare per quale motivo assume uno straniero e non un turco.
  3. L’azienda deve avere un capitale sociale di almeno 100.000 TL, un totale vendite lordo superiore a 800.000 TL o un totale esportazioni di almeno 250.000 TL.

Dati i vincoli sopra descritti, è chiaro che l’assunzione da parte di una azienda dello straniero deve essere fortemente motivata dal valore aggiunto che questo porterà in termini di competenze e/o business.

A differenza di altri paesi, quindi, in Turchia è difficile poter trovare il “lavoro temporaneo” per sbarcare il lunario. Sempre se si vuole il lavoro regolare. Infatti può accadere, in particolare per imprese molto piccole, che lo straniero venga assunto “in nero” allo stesso livello salariale del collega turco.

Non è possibile il lavoro di consulente

Escludendo le eccezioni non legali, non è possibile per lo straniero lavorare come consulente. Non esiste per lo straniero il corrispettivo della Partita IVA Italiana. Essendo il permesso di lavoro associato all’assunzione da parte di una azienda, essendo il lavoro da consulente un lavoro autonomo, non sussiste un contratto e quindi non è possibile richiedere il permesso di lavoro.

L’unico modo per poter lavorare da libero professionista è quello di aprire una azienda, assumersi all’interno di essa e richiedere il permesso di lavoro (ahi noi, non è automatico. Il nuovo codice commerciale prevede, infatti, che lo straniero possa essere socio di una azienda senza lavorarci direttamente).

Esiste un permesso per lavoro indipendente. Tuttavia, come vedremo, non è accessibile per chi è appena giunto nel paese e, comunque, non permetterebbe di lavorare come libero professionista.

Non scoraggiarti, si tratta solo di pianificare. Prossimamente scriveremo sulle possibili strategie che si possono adottare per lavorare in Turchia.

Permesso di lavoro, come funziona e come si richiede.

In linea generale, il permesso di lavoro è legato alla durata del contratto stipulato con l’azienda. Al termine del contratto, scade anche il permesso di lavoro. La riforma della legge in materia di regolamentazione degli stranieri ha introdotto la combinazione tra permesso di lavoro e quello di soggiorno. Pertanto, una volta ottenuto il permesso di lavoro questo fungerà anche da permesso di soggiorno.

Affinchè rimanga valido il permesso di lavoro, lo straniero non potrà essere assente dalla Turchia per un periodo superiore ai 6 mesi all’interno di un anno. Superato questo limite, il permesso di lavoro decade.

Critreri di valutazione utilizzati per la concessione del Permesso di lavoro

Sebbene la legge non presenti una lista di criteri che saranno valutati da parte del Ministero per la concessione del permesso di lavoro, essi si possono evincere dall’art. 14, dove si espongono i motivi per cui una domanda potrebbe essere respinta:

  • La situazione del mercato e gli sviluppi nella vita lavorativa, la congiuntura economica e di settore relativi all’occupazione non sono appropriape per rilasciare il permesso di lavoro.
  • Esiste nel paese (Turchia) una persona con le stesse qualifiche per un periodo di quattro settimane che può svolgere il lavoro per cui si richiede il permesso.
  • Il Ministero degli Interni esprime parere negativo.
  • Qualora la domanda venga ripresentata entro un anno dalla data della richiesta per lo stesso luogo di lavoro, azienda o professione per cui è già stata respinta.
  • Il Lavoro dello straniero costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sicurezza generale, il pubblico interesse, l’etica e la salute generale.

A questi si aggiungono i già citati vincoli dal lato azienda sul rapporto 1 straniero ogni 5 dipendenti e situazione economico/finanziaria dell’azienda stessa.

Tipi di permesso di lavoro

La legge Turca prevede tre tipi di permesso di lavoro:

Il permesso di lavoro temporaneo prevede che lo straniero possa lavorare in una determinata posizione, per una determinata azienda per un tempo definito. Il primo rilascio potrà avere una durata massima di un anno, mentre al rinnovo, sulla base delle condizioni di mercato, può essere rilasciato per una durata massima di tre anni.

Questo tipo di permesso può essere esteso anche ai coniugi e ai figli dello straniero a patto che essi siano residenti in Turchia da almeno 5 (cinque) anni.

Il permesso di lavoro permanente può essere richiesto solo per gli stranieri che rispondano ai seguenti requisti:

  • Siano in possesso di un permesso di soggiorno a lungo termine;
  • abbiano vissuto per almeno 8 anni ininterrottamente e in modo regolare in Turchia;
  • abbiano lavorato in Turchia per almeno 8 anni.

Permesso di lavoro indipendente. Può essere concesso dal Ministero degli Esteri allo straniero che risiede in Turchia da almeno 5 anni senza interruzioni a condizione che le autorità pubbliche rilevanti valutino positivamente il suddetto lavoro per quanto concerne il suo contributo all’economia nazionale. Lo straniero la cui domanda viene accolta ottiene un Documento di domanda di lavoro indipendente che ha una durata di 3 mesi e permette di proseguire nelle procedure necesarie ad ottenere il permesso dal Ministero.

Permessi di lavoro eccezionali. Sono previsi all’art.8 della labor law e possono essere concessi a:

  • Stranieri sposati con un cittadino turco che risiedono in Turchia con il coniuge
  • Stranieri che sono stati sposati con un cittadino turco per almeno 3 anni e vivono in Turchia con i propri figli.
  • Coloro che hanno perso la cittadinanza turca per motivazioni legali o perché vi hanno rinunciato nella scelta tra diverse cittadinanze
  • Stranieri che sono nati in Turchia o che vi si sono trasferiti prima di compiere la maggiore eta’ in base alla loro legislazione nazionale e che hanno completato la scuola secondaria in Turchia
  • Stranieri di origini turche che sono considerati immigrati, rifugiati o nomadi in base alla Legge No. 2510, ma che non sono ancora ritenuti cittadini turchi
  • Cittadini dell’UE e i loro coniugi e figli che non sono cittadini UE
  • Coloro che lavorano per le ambasciate e i consolati stranieri in Turchia,  per gli uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali in Turchia congiuntamente ai coniugi e ai figli in base al principio di reciprocita’
  • Stranieri che si recano in Turchia per scopi scientifici e culturali per un periodo superiore ad un mese e per scopi sportivi per un periodo superiore ai 4 mesi
  • Stranieri impiegati da Ministeri, istituzioni pubbliche e altre autorita’ statali rilevanti in particolari casi specificati dalla Legge.

Come si richiede il permesso di lavoro.

Le procedure di richiesta variano a seconda che lo straniero sia già residente o meno in Turchia. Una ottima spiegazione delle procedure sono riportate al seguente indirizzo (in inglese):

http://turkishlaborlaw.com/work-permits-in-turkey/work-permit-process

La risposta di accettazione o rifiuto dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione e della domanda.

Link utili

Tra le numerose risorse presenti in rete per capire il funzionamento del permesso di lavoro, quella più completa e dettagliata si trova al seguente indirizzo:

http://turkishlaborlaw.com/

Il sito non è istituzionale ma si tratta dell’iniziativa di una società di consulenza in Risorse Umane. Tuttavia, a quanto abbiamo avuto modo di vedere, sembra essere tra le più complete.

Se stai cercando fonti istituzionali, di seguito ecco alcuni indirizzi:

Presidenda dell’Ufficio dei Permessi di Lavoro per Stranieri (Solo in Turco): http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal
Invest In Izmir (sito dell’Agenzia per lo Sviluppo di Izmir) dedica una pagina su come richiedere il permesso di Lavoro (In inglese). E’ possibile scaricare la guida anche in PDF.

http://www.investinizmir.com/en/html/1117/Obtaining+Work+Permit+in+Turkey