La Turchia muove verso il presidenzialismo. Il parlamento turco nel secondo turno di consultazioni ha approvato il pacchetto di riforme che transiterà l’attuale sistema semi presidenziale verso il presidenzialismo.

Nella giornata di venerdì, il pacchetto di 18 articoli proposto dall’alleanza AKP e MHP ha ottenuto l’approvazione di 339 parlamentari contro 142 “No”, superando così la soglia dei 330 voti necessari per portare la riforma al referendum. Al di là del tentativo in corso da parte del partito kemalista CHP di far annullare la manovra dalla corte suprema per violazione della segretezza del voto da parte di alcuni parlamentari di AKP, la consultazione referendaria dovrebbe tenersi ad Aprile, non appena terminato lo Stato di Emergenza prorogato ad inizio d’anno per un periodo di tre mesi.

Salvo eccezioni, secondo molti sondaggi il voto referendario dovrebbe confermare il cambiamento di regime. Il più recente di questi, condotto dalla società ORC tra l’1 e l’11 gennaio 2017, parla di un “SI” al 62%. Un dato credibile se si considera che durante le elezioni presidenziali del 2014, il presidente Erdoğan ha ottenuto il 51,79%, che la sua leadership è in ascesa e che a questo si andrebbe ad aggiungere una parte dei voti del partito nazionalista MHP, che ha appoggiato la riforma in aula.

Come cambia l’organizzazione Statale

Ad oggi la Turchia è una Repubblica semi-presidenziale:

  • Il Presidente della Repubblica ed il Parlamento sono eletti a suffragio universale.  Il primo ogni 7 anni, il secondo ogni 4 anni.
  • Il Governo detiene il potere esecutivo ed  è costituito da membri scelti su proposta di un primo ministro incaricato dal Presidente della Repubblica e deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento.
  • Il Parlamento è composto da una camera composta di 550 deputati. Ad esso spetta il potere legislativo, è eletto ogni 4 anni a suffragio universale.

La riforma cambia l’organizzazione statale trasformandola in una Repubblica Presidenziale:

  • Il Presidente della Repubblica diventa il Capo del Governo, Capo dello Stato e può mantenere i legami con il partito di appartenenza.
  • Viene abolita la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è assorbita dal Presidente della Repubblica come capo del Governo
  • Viene abolito il voto di fiducia al Governo, sostituito da quello dell’elezione del Presidente della Repubblica
  • Il Numero di parlamentari aumenta da 550 a 600
  • Le elezioni presidenziali e parlamentari si terranno nello stesso giorno ogni 5 anni
  • Può candidarsi alla Presidenza della Repubblica chi abbia ottenuto almeno il 5% dei voti nelle elezioni parlamentari precedenti e abbia un età di almeno 18 anni
  • Vige il limite dei 2 mandati presidenziali. Qualora si vada ad elezioni anticipate nel corso del secondo mandato, il Presidente può candidarsi per un terzo mandato.

Poteri del Presidente della Repubblica:

  • Nomina i Ministri e 1 o più vicepresidenti
  • Nomina 4 dei 13 componenti del Consiglio Superiore dei  Giudici e Magistrati (corrispettivo del CSM) che cambia il nome in Consiglio dei Giudici e dei Magistrati.
  • Può convocare referendum ed emanare decreti a suo piacimento ad eccezione di materie inerenti libertà individuali, diritti umani e materie coperte dalla legislazione parlamentare
  • Decreta lo Stato di emergenza per un periodo non superiore a 4 mesi rinnovabili, che diventa esecutivo solo dopo l’approvazione del Parlamento. In casto di Stato di Guerra non esiste limite alla durata dello Stato di Emergenza.
  • Predispone il Bilancio statale che deve essere approvato dal Parlamento il quale può approvarlo o rigettarlo in toto.
  • Può indire elezioni anticipate.

Parlamento (Assemblea Nazionale)

  • Composta da 600 membri (oggi 550)
  • Legifera su materie non-esecutive secondo il regolamento dell’Assemblea
  • Approva il bilancio dello Stato
  • Rende esecutivo lo stato di emergenza
  • Può chiedere elezioni anticipate
  • Può chiedere l’impeachment del Presidente, Vice presidente o Ministri a patto che la richiesta venga dai 3/5 del parlamento. Una volta completata l’investigazione, l’incarcerazione può essere richiesta con il voto favorevole di almeno 2/3 dell’assemblea.

Sistema giudiziario

  • Il Consiglio Superiore dei Giudici e dei Magistrati diventa Consiglio dei Giudici e dei Magistrati ed è composto da 13 membri: 4 di nomina presidenziale, 7 di nomina parlamentare e due membri stabili (Ministro della Giustizia e Sottosegretario del Ministro della Giustizia)
  • La Corte Costituzionale passa da 17 a 15 membri
  • Viene abolita la Corte Marziale, che può essere istituita solo per provvedimenti disciplinari all’interno dell’esercito

Punti di forza, punti di debolezza, rischi e opportunità

Riforma Costituzionale Turchia - SWOT ANALYSIS
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