European union concept, digital illustration.

Il 25 Maggio prossimo si terranno le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.

A differenza di quanto avviene per le politiche, non è consentito il voto a distanza per i cittadini residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea; lo stabilisce il Decreto Legge  24 giugno 1994, n. 408 che recepisce la Direttiva Europea 93/109/CE in materia di “modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini”.  

Tali normative, infatti, prevedono la possibilità per i cittadini permanentemente o temporaneamente residenti in uno Stato membro dell’Unione di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o attraverso l’iscrizione alle liste elettorali dello Stato di  residenza.

La Direttiva CE e, conseguentemente, il decreto legge Italiano non normano il caso in cui il cittadino dell’Unione non residente in uno Stato membro dell’Unione.

Secondo il trattato di Maastricht, che istituisce l’unione europea:

È cittadino dell’unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (Maastricht, Seconda Parte – Art. 8).

Lo stesso trattato all’art. 8 B stabilisce che:

I. Ogni cittadino dell’unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto c di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Il cittadino residente in uno Stato NON membro dell’Unione, quindi, é a tutti gli effetti cittadino dell’Unione Europea ma non può esercitare il diritto di voto all’estero in quanto non residente in uno stato Membro. A tale proposito, nel sito del Ministero degli Affari Esteri si dichiara esplicitamente che:

I cittadini italiani residenti nei Paesi non membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti  italiani al Parlamento Europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di  convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune apposita cartolina avviso.

Il diritto di voto, quindi, è garantito anche per i cittadini non residenti in uno Stato dell’Unione, a patto che essi lo esprimano recandosi nel proprio comune di origine, dove è registrato negli elenchi AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Rimborsi viaggio per Elezioni Europee

cartolina-estero

Nella cartolina di avviso si informa l’elettore della possibilità di godere di agevolazioni di viaggio. Secondo quanto abbiamo appreso da fonti interne al Ministero, al momento pare non siano previsti rimborsi per i biglietti di aereo/nave o altri mezzi di trasporto per il trasferimento dalla Turchia all’Italia.

L’unica forma di “riduzione” pare essere la Tariffa “Italian Elector” applicata da Trenitalia sulle tratte nazionali e internazionali (Scarica la nota informativa di Trenitalia (PDF))