Estensione della durata e rimozione dei limiti di validità tra gli emendamenti applicati al Foreigners and International Protection Act che regola il permesso di soggiorno in Turchia

permesso di soggiorno

Importanti novità per chi richiede il permesso di soggiorno in Turchia. La Direzione Generale per la Gestione dell’Immigrazione (DGGI) lo scorso 16 Agosto ha introdotto alcuni emendamenti al Foreigners and International Protection Act che regola il rilascio dei permessi di soggiorno per gli stranieri. Le modifiche sono relative alla durata dei singoli permessi e alla rimozione di criteri per il mantenimento.

Permessi di soggiorno a breve termine estesi a 2 anni

La durata dei permessi di soggiorno a breve termine potranno essere rilasciati per un limite massimo di 2 anni (precedentemente era un anno). Inoltre, per i cittadini della Repubblica di Cipro del Nord e per gli stranieri disoccupati che intendono investire nel paese secondo gli scopi e i limiti definiti dal Consiglio dei Ministri, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno della durata fino a 5 anni, estensione riconosciuta anche al coniuge e ai figli.

Permessi di soggiorno per motivi familiari estesi a 3 anni

L’altra importante novità è relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi familiari, precedentemente limitata a 2 anni. Allo straniero coniugato con cittadino turco o allo straniero a seguito del coniuge straniero  potrà essere concesso un permesso di soggiorno della durata massima di 3 anni.

Permessi di soggiorno per studenti. Rimosso il vincolo lavorativo

Gli studenti stranieri che vengono in Turchia attraverso istituzioni e enti pubblici potranno ottenere il permesso di soggiorno della durata pari ai loro studi. Prima degli emendamenti, allo studente laureando era permesso di lavorare per un massimo di 24 ore settimanali. Tale limite è stato rimosso e le ore lavorative saranno regolate per legge.

Cancellati i limiti di permanenza all’estero

Grazie ai nuovi emendamenti è stata abolita la causa di cancellazione del permesso di soggiorno qualora si sia rimasti all’estero per un periodo complessivo di oltre 120 giorni (per i permessi di breve termine) e 180 giorni (per i permessi familiari) nell’ultimo anno, garantendo allo straniero, quindi, libertà di movimento senza il rischio di perdere il diritto al soggiorno.

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